Un paziente si rivolgeva al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei
danni che avrebbe subito in conseguenza di due interventi chirurgici effettuati
presso un’azienda ospedaliera.
Tuttavia
il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, rigettavano le domande attoree,
poiché il paziente non avrebbe assolto all’onere di provare compiutamente il
nesso causale (ossia il rapporto causa/effetto) tra gli interventi chirurgici
ed i danni subiti.
In particolare,
la corte territoriale aveva ritenuto che da parte del paziente non fosse stata
fornita la prova del nesso causale, in quanto dalla stessa consulenza medica di
parte (cioè proprio in base ad una perizia allegata dallo stesso attore al
fascicolo processuale) era emerso che la complicanza lamentata dal paziente
sarebbe derivata da “un evento iatrogeno
(cioè derivante da una terapia) non
precisabile data la scarsa, superficiale e non completa compilazione della
cartella clinica”.
Dunque,
la Corte d’Appello aveva fatto gravare l’incompletezza della cartella clinica
sul paziente, deducendone l’assenza della prova del nesso causale e,
conseguentemente, rigettando le domande risarcitorie dell’attore.
La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22639/2016, ha però annullato la
sentenza della corte territoriale, ritenendo che l’impostazione seguita dalla
Corte d’Appello contrasti radicalmente con il consolidato insegnamento della
giurisprudenza della stessa Suprema Corte, che “nella incompletezza della
cartella clinica (che è obbligo del sanitario tenere in modo adeguato)
rinviene proprio il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico,
qualora la condotta dello stesso sia
astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato”.
Pertanto,
con la citata sentenza la Suprema Corte conferma il principio in base al quale,
laddove la cartella clinica risulti incompleta ed il comportamento tenuto dal
medico sia anche solo astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal
paziente, viene in essere la presunzione di assolvimento della prova relativa
al nesso causale tra intervento chirurgico ed evento lesivo.
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