Guida in stato di
ebbrezza e lavori di pubblica utilità
Articolo 186 codice della strada
IPOTESI LIEVE, non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a
sanzioni amministrative (sospensione patente e sanzione amministrativa).
Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Sanzione
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi.
IPOTESI GRAVE, illecito penale e con sanzioni amministrative. Accertamento di
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell'ammenda da euro 800 a euro
3.200 e l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei mesi ad un anno.
IPOTESI GRAVISSIMA, illecito penale con sanzioni amministrative. Accertamento
dell'ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell'ammenda da euro 1.500 a euro
6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a due anni.
L’art. 186 comma 9 bis e
l’art. 187 comma 8 bis del codice della strada prevedono che la pena detentiva
e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità
di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000.
La Corte di
cassazione con la sentenza 71/2013 ha
analizzato la norma introdotta con la legge n. 120 del 2010, secondo la
quale, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione
stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, per la guida
sotto influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da
assunzione di sostanze stupefacenti, può essere applicata la sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro
di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o
volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26
marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di
handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore
della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale
o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
Gli articoli 186 comma
9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992, nuovo codice della strada, come
modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato
di ebbrezza può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di
cui all'articolo 54 d.lgs.274/2000, secondo le modalità ivi previste e
consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della
collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso
i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
La Suprema Corte ha
spiegato che la pena detentiva comminata per la guida in stato di ebbrezza
può essere sostituita con un’ammenda che a sua volta può essere sostituita dal lavoro
di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha così rigettato
il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia
secondo cui la sostituzione con lavoro di pubblica utilità deve
avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un’ulteriore sanzione
sostitutiva. Secondo la Corte, “la norma non prevede alcun divieto di
applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo aver già
sostituito, ai sensi dell’articolo 53 legge 689/1981, la pena detentiva
inflitta”. E “trattandosi di disposizione più favorevole
non sono autorizzate interpretazioni restrittive”.
Infine, la Cassazione ha
fatto una importante precisazione: la norma non richiede la domanda
dell’imputato, prevedendosi unicamente la sua non opposizione.
Nessun commento:
Posta un commento