L'avvocato Diego Colangelo garantisce ai
propri clienti consulenza legale in ambito stragiudiziale e assistenza tecnica in
ambito processuale in materia di diritto di famiglia, con particolare riguardo
alle seguenti procedure:
Separazione e divorzio
La separazione consente ai coniugi di chiedere al competente Tribunale che,
pur restando inalterato il
vincolo matrimoniale, sia sancita la cessazione dell’obbligo di
coabitazione derivante dal matrimonio.
La
separazione può essere consensuale o giudiziale.
L’art. 158 c.c. consente ai coniugi di ottenere la separazione su richiesta
congiunta presentando al Tribunale competente un accordo che il giudice
provvederà ad omologare qualora non sia contrario ai diritti considerati
inderogabili di solidarietà familiare (i doveri nascenti dal matrimonio nei
confronti del coniuge e dei figli).
La
separazione giudiziale, al contrario, può essere promossa da uno dei due
coniugi quando non vi è accordo tra di loro e si intende comunque ottenere la cessazione dell’obbligo di
coabitazione .
Il divorzio consente ai coniugi di
chiedere lo scioglimento del matrimonio ovvero la cessazione degli effetti
civili del matrimonio religioso quando tra gli stessi sia venuta meno la
coabitazione ovvero la volontà di proseguire nel vincolo matrimoniale.
Il
divorzio, come la separazione, può essere consensuale o giudiziale.
Il divorzio consensuale necessita
che i coniugi abbiano già raggiunto un accordo su tutti i punti del rapporto
(ciò determina un evidente risparmio di tempi e costi).
Il
divorzio giudiziale, al contrario, può essere promosso da uno dei due coniugi
quando non vi è accordo tra di loro e si intende comunque ottenere lo
scioglimento del vincolo.
I
coniugi possono richiedere il divorzio in presenza di una delle cause indicate
dall’art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e tra i quali viene compresa la separazione dei coniugi ininterrotta per un determinato periodo (ossia sei mesi o un anno, a seconda
che la separazione sia stata consensuale o giudiziale, a decorrere dalla
comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione
stessa).
In sede di divorzio, così come in sede di separazione, vengono adottati i provvedimenti
in merito all’eventuale assegno di mantenimento, ai rapporti con i figli, all’eventuale
casa coniugale.
Con
il divorzio cessano i reciproci obblighi coniugali, entrambi i coniugi
ottengono la libertà di stato, la moglie non potrà più usare il cognome del
marito, cessano i diritti ereditari salvo casi particolari.
Come accennato sopra, la legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni
in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi), ossia la legge che ha introdotto il
cosiddetto "divorzio breve", ha previsto che per
proporre la domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non sia più
necessario attendere il termine di tre anni decorrente dalla comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale ma sia sufficiente un termine inferiore, di soli 6 mesi qualora la
separazione sia stata consensuale, oppure di un anno qualora la separazione sia
stata giudiziale.
Negoziazione assistita
L'art. 6 del II capo del decreto legge n. 132/2014 ha
introdotto l'istituto della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
Tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per
parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o
di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma,
n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile sia in assenza che in
presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se
non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l'accordo
concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente
all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che
l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro
cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di
trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l'accordo, nel quale gli
avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le
parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione
familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli
analoghi procedimenti in materia.
Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione,
il legale della parte ha l'obbligo di trasmetterne copia autenticata munita
delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all'ufficiale dello
stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per
tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato
civile; annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; comunicazione
all'ufficio anagrafe).
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