Separazione, divorzio e negoziazione assistita

L'avvocato Diego Colangelo garantisce ai propri clienti consulenza legale in ambito stragiudiziale e assistenza tecnica in ambito processuale in materia di diritto di famiglia, con particolare riguardo alle seguenti procedure:
Separazione e divorzio
La separazione consente ai coniugi di chiedere al competente Tribunale che, pur restando inalterato il vincolo matrimoniale, sia sancita la cessazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio.
La separazione può essere consensuale o giudiziale.
L’art. 158 c.c. consente ai coniugi di ottenere la separazione su richiesta congiunta presentando al Tribunale competente un accordo che il giudice provvederà ad omologare qualora non sia contrario ai diritti considerati inderogabili di solidarietà familiare (i doveri nascenti dal matrimonio nei confronti del coniuge e dei figli).
La separazione giudiziale, al contrario, può essere promossa da uno dei due coniugi quando non vi è accordo tra di loro e si intende comunque ottenere la cessazione dell’obbligo di coabitazione .
Il divorzio consente ai coniugi di chiedere lo scioglimento del matrimonio ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso quando tra gli stessi sia venuta meno la coabitazione ovvero la volontà di proseguire nel vincolo matrimoniale.
Il divorzio, come la separazione, può essere consensuale o giudiziale.
Il divorzio consensuale necessita che i coniugi abbiano già raggiunto un accordo su tutti i punti del rapporto (ciò determina un evidente risparmio di tempi e costi).
Il divorzio giudiziale, al contrario, può essere promosso da uno dei due coniugi quando non vi è accordo tra di loro e si intende comunque ottenere lo scioglimento del vincolo.
I coniugi possono richiedere il divorzio in presenza di una delle cause indicate dall’art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e tra i quali viene compresa la separazione dei coniugi ininterrotta per un determinato periodo (ossia sei mesi o un anno, a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione stessa).
In sede di divorzio, così come in sede di separazione, vengono adottati i provvedimenti in merito all’eventuale assegno di mantenimento, ai rapporti con i figli, all’eventuale casa coniugale.
Con il divorzio cessano i reciproci obblighi coniugali, entrambi i coniugi ottengono la libertà di stato, la moglie non potrà più usare il cognome del marito, cessano i diritti ereditari salvo casi particolari.
Come accennato sopra, la legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi), ossia la legge che ha introdotto il cosiddetto "divorzio breve", ha previsto che per proporre la domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non sia più necessario attendere il termine di tre anni decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale ma sia sufficiente un termine inferiore, di soli 6 mesi qualora la separazione sia stata consensuale, oppure di un anno qualora la separazione sia stata giudiziale.
Negoziazione assistita
L'art. 6 del II capo del decreto legge n. 132/2014 ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l'accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l'obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all'ufficio anagrafe).


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