Una
donna impugnava dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza del giudice di
merito che le aveva negato l'assegno divorzile, in conseguenza del fatto che la
stessa aveva intrapreso un rapporto di convivenza con un altro uomo. La donna lamentava
che la convivenza more uxorio col
nuovo compagno fosse finita e che lei, non potendo più contare sul contributo
economico del compagno, non fosse più in grado di fare fronte autonomamente alle
proprie esigenze quotidiane.
La
Cassazione, con l’ordinanza n. 19345/2016 del 29 settembre 2016, confermando
l'orientamento giurisprudenziale precedente (Cass. n. 6855/2015; 23411/2015),
ha affermato che “l'instaurazione di una
nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e
il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale,
fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno
divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non
entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso".
Dunque,
secondo la Cassazione, il diritto all’assegno di mantenimento non resta sospeso,
una volta intrapresa una nuova relazione, ma cessa definitivamente di esistere.
Infatti, la formazione di una nuova famiglia di fatto, continua la Suprema
Corte, “è espressione di una scelta
esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione
piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua
solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi
ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno
divorzile”.
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