venerdì 30 settembre 2016

LA NUOVA CONVIVENZA FA VENIRE MENO IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO

Una donna impugnava dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza del giudice di merito che le aveva negato l'assegno divorzile, in conseguenza del fatto che la stessa aveva intrapreso un rapporto di convivenza con un altro uomo. La donna lamentava che la convivenza more uxorio col nuovo compagno fosse finita e che lei, non potendo più contare sul contributo economico del compagno, non fosse più in grado di fare fronte autonomamente alle proprie esigenze quotidiane.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 19345/2016 del 29 settembre 2016, confermando l'orientamento giurisprudenziale precedente (Cass. n. 6855/2015; 23411/2015), ha affermato che “l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso".
Dunque, secondo la Cassazione, il diritto all’assegno di mantenimento non resta sospeso, una volta intrapresa una nuova relazione, ma cessa definitivamente di esistere. Infatti, la formazione di una nuova famiglia di fatto, continua la Suprema Corte, “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile”.

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