Non
di rado capita che la polizia giudiziaria individui persone che si fingono
portatrici di gravi invalidità al solo scopo di ottenere l’erogazione di
indennità assistenziali da parte dello Stato. Nella maggior parte dei casi tali
condotte integrano il reato “indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato” (art. 316 ter codice penale; in tal caso
la pena prevista dal codice è quella della reclusione da sei mesi a tre anni).
Ma qualora il reo utilizzi o presenti dichiarazioni false o attestanti cose non
vere, oppure ometta informazioni dovute, che hanno natura fraudolenta (ossia quando vengano in essere artifici e raggiri, volti a ingannare
in modo fraudolento l’istituto previdenziale), allora si configura il reato più
grave di “truffa aggravata” (art. 640 bis codice penale; in questo
caso la pena prevista dl codice è quella della reclusione da uno a sei anni). La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire
tali principi nella sentenza 11 – 13 marzo 2015, n. 10766: “integra il delitto di truffa
aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato l’utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti
falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando
hanno natura fraudolenta”. Nel caso trattato dalla Corte con la
citata sentenza, l’artificio contestato (ossia, la condotta fraudolenta volta ad
ingannare l’ente previdenziale) fu costituito dalla formazione e dall’utilizzazione
di un falso verbale di commissione medica da parte del cosiddetto falso
invalido: la produzione di questo documento all’ente previdenziale da parte del
reo fu ritenuta condizione sufficiente per potersi e doversi applicare una
condanna per truffa aggravata.
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento