venerdì 25 marzo 2016

SINISTRI STRADALI: SE L'INVALIDITA' PERMANENTE E' GRAVE ALLA VITTIMA CHE SIA STUDENTE SPETTA ANCHE IL RISARCIMENTO PER PERDITA DI CAPACITA' LAVORATIVA FUTURA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5880 del 24 marzo 2016 ha affrontato il caso di uno studente che aveva riportato gravi lesioni personali dopo essere stato investito da un autoveicolo. Nei primi due gradi di giudizio al ragazzo era stato riconosciuto il risarcimento per i danni fisici e morali subiti ma gli era stato negato il risarcimento per il lamentato danno da perdita di capacità lavorativa futura, ossia il danno che il ragazzo avrebbe subito in futuro a causa della menomazione della propria capacità lavorativa.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dello studente, affermando che l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue. Perciò il giudice avrebbe dovuto procedere all’accertamento presuntivo (ossia fondato su una ragionevole presunzione) della perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno. Infatti, si poteva ritenere ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell’infortunio; a tale conclusione si sarebbe potuti pervenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia.
Da ultimo, gli Ermellini hanno cassato la sentenza della Corte d’Appello, invitando quest’ultima a rivedere il proprio giudizio sulla scorta di questo principio: “nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all’interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata – e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione – soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all’ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura”.

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