giovedì 24 marzo 2016

RESPONSABILITA’ MEDICA E NESSO DI CAUSALITA’ IN UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione (terza sezione civile sentenza n. 3893/2016) ha affrontato un delicato caso, riguardante la nascita di un bambino, il quale aveva riportato un gravissimo danno neurologico a causa di un’asfissia giudicata imputabile alla negligente condotta del medico durante la gestione del parto.
In primo grado il Tribunale competente, ritenendo accertata la permanente invalidità totale del bambino e indubitabile la responsabilità del medico, aveva condannato quest’ultimo al risarcimento del danno patrimoniale da invalidità lavorativa futura, ponendo come base di calcolo il parametro del reddito nazionale medio.
In secondo grado la Corte d’Appello, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva ravvisato che poiché il bambino era affetto da una precedente patologia (nella fattispecie la sindrome di Down), non imputabile alla condotta del medico durante il parto, nella sua futura vita lavorativa egli non avrebbe in ogni caso potuto raggiungere un livello reddituale medio. Sicché la Corte territoriale aveva stabilito che il risarcimento fosse rapportato ad un diverso parametro, meno favorevole rispetto a quello utilizzato dal Tribunale, ossia il triplo della pensione sociale, di fatto dimezzando la somma liquidata in primo grado. La Corte d’Appello aveva motivato tale soluzione, ritenendo che la sindrome di Down avrebbe di per sé comportato un’invalidità permanente pari, quantomeno, al 50%.
Contro la sentenza della Corte d’Appello i genitori del bambino hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione, la quale ha accolto le loro doglianze con la summenzionata sentenza.
La Suprema Corte ha concentrato l’attenzione sul nesso causale, ossia al rapporto tra un atto e l’evento che ne discende: nel caso affrontato è risultato acclarato che la condotta colposa del medico abbia costituito lo specifico ed autonomo antecedente causale dell’evento dannoso (nel caso, ipossia da travaglio). Conseguentemente, accertata la responsabilità del medico ed il nesso causale tra la sua azione e l’evento-danno occorso al bambino, doveva scaturire l’obbligo di risarcimento del danno in capo al medico. E poiché la causa della permanente invalidità totale del bambino era conseguenza unica e diretta del comportamento del medico, il pregresso stato patologico del bambino stesso non doveva condurre a una automatica riduzione del danno risarcibile.
In sostanza, per la Corte d’Appello vi erano state due concause della permanente invalidità totale del bambino, ossia una causa naturale (la pregressa patologia) ed una causa umana (la condotta colposa del medico): da tale assunto sarebbe derivata, a parere della corte territoriale, un’automatica e proporzionale riduzione dell’obbligo di risarcimento in capo al medico.
Al contrario la Corte di Cassazione ha escluso che una causa umana possa concorrere con una causa naturale nella produzione di un evento dannoso. Conseguentemente, accertato che nel caso trattato l’evento-danno abbia avuto esclusivamente una causa umana, ossia il comportamento del medico, non poteva logicamente darsi luogo ad alcuna automatica riduzione dell’obbligo di risarcimento in capo al medico.

La Cassazione, tuttavia, ha ammesso che, posto l’obbligo di integrale risarcimento del danno causato con la propria condotta in capo al medico, in sede di liquidazione del risarcimento lo stato patologico pregresso del danneggiato possa essere valutato ai fini della determinazione del quantum risarcitorio. 

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