venerdì 6 maggio 2016

LOCAZIONE: LEGITTIMO NON PAGARE IL CANONE SE L'IMMOBILE PRESENTA UN VIZIO COSI' GRAVE DA RENDERLO INSERVIBILE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8637/2016 ha affrontato una questione molto interessante riguardante la materia della locazione di immobili, ed in particolare concernente, da un lato, la possibilità per il locatore di ottenere la risoluzione del contratto in seguito al mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore e, dall'altro, l'istanza formulata dallo stesso conduttore moroso di vedere affermato il proprio diritto a sospendere il pagamento in presenza di gravi vizi che rendono del tutto inutilizzabile l'immobile locato.
Infatti, nel caso di specie il conduttore moroso aveva motivato il mancato pagamento del canone con la scoperta, successiva alla stipula del contratto di locazione, di una situazione di grave pericolosità dell'immobile, in cui era stata riscontrata la presenza di cavi elettrici posti ad una profondità inferiore a quella regolamentare di almeno 50 cm e privi di alcuna protezione.
Ritenendo che il conduttore non avesse la facoltà di astenersi dal versamento del canone in presenza di una semplice riduzione del godimento dell'immobile (quale era stata ritenuta in primo ed in secondo grado), sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano condannato il conduttore al pagamento in favore del locatore di una somma ritenuta dovuta a titolo di mancato pagamento di canoni di locazione. 
Il conduttore ha conseguentemente proposto ricorso in Cassazione, al fine di vedere riconosciuta la tesi secondo la quale la sospensione del pagamento del canone di locazione avrebbe dovuto essere considerata legittima, atteso il grave inadempimento del locatore nella consegna dell'immobile locato, affetto da un vizio ritenuto così grave da renderlo totalmente inutilizzabile.
Gli Ermellini hanno accolto la tesi del conduttore, ricordando come la stessa Corte avesse più volte affermato il principio di diritto secondo il quale "la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di impossibilità totale del godimento del bene".
Infatti, nel caso affrontato, la Suprema Corte ha ritenuto che la presenza di cavi elettrici scoperti e perciò pericolosi avesse determinato per il conduttore non la semplice diminuzione della sua possibilità di godimento dell'immobile ma, stante la situazione di assoluta ed evidente pericolosità, l'impossibilità totale di servirsi della cosa locata: dunque, per la Corte di Cassazione doveva ritenersi pienamente legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte del ricorrente.

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