giovedì 3 marzo 2016

IL MESSAGGIO DIFFAMATORIO PUBBLICATO SULLA BACHECA DI FACEBOOK INTEGRA IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., il quale stabilisce che "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro".
Infatti, come spiega la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7264/2016, con tale condotta l'agente, potenzialmente, è in grado di raggiungere con il proprio messaggio diffamatorio un numero indeterminato o comunque quantitativamente notevole di persone.
Dunque, in questo caso l'ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nell'idoneità e nella capacità del social network di raggiungere una moltitudine di persone, e soprattutto nella conseguente probabilità che il messaggio diffamatorio, raggiungendo un numero indefinito di destinatari, cagioni un gravissimo danno all'immagine della persona offesa.


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