giovedì 15 ottobre 2015

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RESPONSABILE (SALVA PROVA CONTRARIA) SE L'ALUNNO CADE E SI FA MALE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20475/2015, ha affermato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione nel caso in cui un alunno minorenne, cadendo all'interno di un istituto scolastico, provochi a sé stesso un danno fisico; ciò, ovviamente, salvo che l'istituto scolastico non riesca a fornire la prova che la caduta sia stata determinata da una causa ad esso non imputabile. A tal proposito la Cassazione rammenta che già con sentenza n. 8067 del 2007 vi era stato modo di affermare che in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all’obbligato. Dunque, l'attore deve solo provare che il danno subito si è verificato nel tempo in cui il minore è stato affidato alla scuola, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, mentre l'attore è stato in grado di fornire la prova del fatto lesivo e della sua verificazione all'interno della scuola e durante l'orario scolastico, l'istituto scolastico non è stato in grado di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, non chiarendo né la dinamica precisa dell'incidente, né la riconducibilità dell'evento ad un caso fortuito. In sostanza, il Ministero dell'Istruzione avrebbe evitato la propria responsabilità solo qualora fosse stato in grado di provare che l'evento lesivo dovesse essere considerato assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

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