La Corte di Cassazione,
con l'ordinanza
n. 20475/2015, ha affermato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione
nel caso in cui un alunno minorenne, cadendo all'interno di un istituto
scolastico, provochi a sé stesso un danno fisico; ciò, ovviamente, salvo che l'istituto scolastico non riesca a fornire la
prova che la caduta sia stata determinata da una causa ad esso non imputabile. A
tal proposito la Cassazione rammenta che già con sentenza n. 8067 del 2007 vi
era stato modo di affermare che in tema di responsabilità dei soggetti
obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno
a sé stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal
secondo comma dell’art 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come
di natura contrattuale, la
ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio
desumibile dall’art. 1218 c.c. impone che, mentre l’attore deve provare che il
danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra
parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da
causa non importabile all’obbligato. Dunque, l'attore deve solo provare
che il danno subito si è verificato nel tempo in cui il minore è stato affidato
alla scuola, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso
è stato determinato da causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, mentre l'attore è stato in grado di fornire la
prova del fatto lesivo e della sua verificazione all'interno della scuola e
durante l'orario scolastico, l'istituto scolastico non è stato in grado di
fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, non chiarendo né la
dinamica precisa dell'incidente, né
la riconducibilità dell'evento ad un caso fortuito. In sostanza, il Ministero
dell'Istruzione avrebbe evitato la propria responsabilità solo qualora fosse
stato in grado di provare che l'evento lesivo dovesse essere considerato
assolutamente imprevedibile ed inevitabile.
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
giovedì 15 ottobre 2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RESPONSABILE (SALVA PROVA CONTRARIA) SE L'ALUNNO CADE E SI FA MALE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
Etichette:
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Carate Brianza MB, Italia
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