venerdì 10 maggio 2013

L'OBBLIGO DEL MANTENIMENTO NON CESSA COL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' DEL FIGLIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11020/2013, ha confermato il proprio ormai consolidato orientamento secondo il quale "l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 cod. civ, non cessa, ‘ipso facto’, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione”.
La Suprema Corte ha, perciò, confermato l'obbligo di mantenimento da parte del padre nei confronti del figlio, anche se questi abbia superato i trenta anni di età, ma non abbia raggiunto una propria autosufficienza economica per ragioni a lui non imputabili. Nel caso di specie il figlio aveva lavorato solo per un breve periodo di tempo con retribuzione “irrilevante” (sei mesi di tirocinio in Spagna, con rimborso spese di complessivi 3000 euro e tre mesi di collaborazione con cliniche private, con un compenso di euro 7,00 per ora), e doveva ancora frequentare la scuola di specializzazione.

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