martedì 14 maggio 2013

COPPIE DI FATTO: IL CONVIVENTE NON PUO' ESSERE OBBLIGATO A LASCIARE LA CASA SENZA UN CONGRUO TERMINE PER TROVARE UNA NUOVA ABITAZIONE

Interessantissima sentenza della Corte di Cassazione in tema di coppie di fatto e di crescenti tutele ad esse riservate dalla giurisprudenza.
Con la pronuncia 21 marzo 2013 n. 7214, infatti, la Suprema Corte ha affermato un principio destinato ad avere ripercussioni importantissime nel panorama giuridico italiano: "la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale" e, pertanto, "il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata".
Secondo la Corte "la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ovi si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro quand'anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi".
In parole povera la Cassazione dice che il convivente non è un "ospite" e che dunque non può essere messo alla porta all'improvviso.
D’altra parte, l’assenza di un giudice della dissoluzione del ménage non consente al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione

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