martedì 2 aprile 2013

E' DOVERE DEL MEDICO INFORMARE I FUTURI GENITORI DELLA MALFORMAZIONE DEL FETO

La Corte di Cassazione con la sentenza 22 marzo 2013, n. 7269 ha stabilito che chi è in attesa di un figlio ha diritto di essere informato dal medico circa le condizioni del feto.
Il caso riguardava quello di una donna che durante la gravidanza aveva effettuato alcuni esami per accertare eventuali malformazioni del feto. Dall’ecografia morfologica non era risultato niente di anomalo, pertanto la gestante non aveva ritenuto opportuno sottoporsi all’amniocentesi. Al contrario il bambino era poi nato con una grave malformazione che aveva portato la donna a citare in giudizio il ginecologo, sostenendo che se fosse stata a conoscenza della patologia non avrebbe portato a termine la gravidanza.
La Suprema Corte ha riconosciuto espressamente il diritto della futura madre ad essere informata circa le condizioni di salute del nascituro, e dunque di eventuali malformazioni del feto, a prescindere dalla sua volontà o meno di abortire. Dice la sentenza:“non v’ha dubbio che il primo bersaglio dell’inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall’eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, materialmente, all’arrivo di un figlio menomato”. Da qui la legittimità della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla nascita, e dunque del danno biologico e del danno economico.

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