martedì 19 febbraio 2013

IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA SUSSISTE ANCHE TRA CONIUGI SEPARATI

La Corte di Cassazione con la sentenza 6 novembre 2012 - 17 gennaio 2013, n. 2328 ha avuto modo di approfondire i requisiti del reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. che così recita: "chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni".
Da una prima lettura della norma potrebbe sembrare che un requisito essenziale di tale reato consista nella convivenza familiare del reo e della vittima.
Al contrario, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia ben può integrarsi anche nell'ambito di un rapporto intercorrente tra ex coniugi.
Il caso vedeva un uomo sottoporre l'ex moglie a continui maltrattamenti, consistenti in episodi di minacce, persecuzioni e insulti, culminati anche in un episodio di violenza sessuale. L'uomo, dopo essere stato condannato sia in primo che in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione affermando come tali condotte non avrebbero potuto integrare il reato di maltrattamenti, costituendo lesioni e percosse, insieme ad ingiurie e atti persecuotri senza abitualità della condotta. Inoltre, la comunione di vita e la relativa convivenza dei due si era interrotta prima del compimento degli atti che si sussumevano come maltrattamenti in famiglia.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia, affermando che "il reato di maltrattamenti peraltro può sussistere anche quando la convivenza sia cessata e quindi anche dopo la separazione dei coniugi, che lascia integro il dovere di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale, di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale".

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