mercoledì 13 febbraio 2013

CONDANNA PER L'AUTOMOBILISTA CHE RIFIUTA L'ALCOLTEST ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE ACCONSENTE AL CONTROLLO

La Corte di Cassazione con la sentenza 6 febbraio 2013, n. 5909 ha affermato che deve essere condannato l'automobilista che si rifiuti di sottoporsi al test alcolemico, essendo irrilevante il fatto che in un momento successivo lo stesso si renda disponibile ad effettuarlo.
Secondo la Suprema Corte, il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico integra un reato istantaneo: si perfeziona, cioè, con il rifiuto dell'interessato; dunque, nel momento in cui il conducente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all'accertamento, lo stesso era perfezionato, essendo irrrilevante che l'imputato sia tornato sul posto ed abbia infine dichiarato una disponibilità a sottoporsi all'alcoltest, "dal momento che non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato".

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