lunedì 4 febbraio 2013

NON COSTITUISCE ILLECITO PENALE GUIDARE IN ITALIA CON UNA PATENTE DI UNO STATO EXTRACOMUNITARIO IN CORSO DI VALIDITA'

La Corte di Cassazione con la sentenza 4189/2013 ha chiarito una volta di più che non commette alcun illecito penale (nella fattispecie l'illecito di guida senza patente) l'extracomunitario che guidi in Italia con una patente rilasciata dal proprio paese e perfettamente in corso di validità nello stesso.


La Suprema Corte ha ricordato che gli articoli 135 e 136 del Cds consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno stato comunitario con la patente nazionale, una possibilità estesa anche a paesi non comunitari a condizione di reciprocità. Invece, nei casi di patenti non convertibili la Cassazione ha riassunto così le regole: a) lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia; b) lo straniero residente in Italia da meno di un anno che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex articolo 126 Cds, comma 7 (guida con patente con validità scaduta); c) lo straniero, residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida con patente italiana scaduta di validità (art. 126 Cds, comma 7). 


Solo in un determinato caso si verifica la violazione della norma penale: ossia, allorquando lo straniero, residente in Italia da oltre un anno, guidi con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità; solo in questo caso commette il reato contravvenzionale di guida senza patente.


La Cassazione ha aggiunto di essersi espressa ripetutamente in tale senso: il mio augurio è che questo principio di diritto sia finalmente recepito anche dai Tribunali.

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