martedì 15 maggio 2012

REATO DI "EMISSIONI MOLESTE" QUANDO GLI ODORI PROVENIENTI DA UN BAR RISULTANO INTOLLERABILI

La Corte di Cassazione con la sentenza 28 marzo – 4 maggio 2012, n. 16670 ha confermato la condanna  del titolare di un esercizio commerciale (bar) alla pena di € 100,00 d’ammenda quale colpevole del reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere provocato immissione di fumi molesti, provenienti dalla cucina del bar, all’interno dell’attigua abitazione di due coniugi.


Nel caso in esame era stato accertato che da un tubo collocato al di sotto dell’abitazione dei due coniugi giungevano, all’interno della stessa, odori e fumi provenienti dalla cottura di cibi effettuata nella cucina dell’esercizio commerciale e che tale attività provocava caratteristici odori che arrecavano molestie a chi, per ragioni di prossimità, vi era esposto: la Suprema Corte ha sancito la configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo.


 

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