martedì 8 maggio 2012

IL CONDUTTORE NON PUO' RIDURSI IL CANONE DI LOCAZIONE NEPPURE SE VANTA UN CREDITO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6850/2012 ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone per pretesi controcrediti, costituendo tale sua condotta un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti".


Nel caso trattato dalla Suprema Corte, l’inquilina aveva sostenuto di essersi decisa ad interrompere il pagamento della pigione avendo dovuto fronteggiare di tasca propria urgenti di lavori di manutenzione straordinaria (circosatanza invero non provata).

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