giovedì 3 maggio 2012

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 29

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 29: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".


Dunque, la Costituzione riconosce e garantisce i diritti della famiglia ma quali sono questi diritti? Essi sono desumibili collegando l'articolo 29 all'articolo 2 laddove "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità"; la famiglia è proprio una di quelle forme sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo: perciò, al suo interno devono essere riconosciuti e garantiti tutti i diritti relativi alla libertà personale (art. 13 Cost.), all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.), alla libertà di culto (art. 19 Cost.), alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).


L’articolo 29 definisce la famiglia come una "società naturale fondata sul matrimonio". E’ una società naturale, proprio perchè nasce prima dello Stato ed è perciò una formazione sociale originaria. La qualifica di "naturale", se non ha un preciso contenuto giuridico, ha certamente implicito il richiamo e il riconoscimento del tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza civile.


La Costituzione afferma, poi, che "il matrimonio si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi". Ciò significa che anche nella sfera dei rapporti familiari si applica il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione laddove si afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Nessuna diseguaglianza all’interno del gruppo familiare può essere tollerata a meno che non sia necessaria per attuare il principio dell’unità familiare, secondo il quale in caso di disaccordo le decisioni importanti per la vita familiare debbono essere comunque assunte, impegnando tutta la famiglia. Questo limite, tuttavia, non significa che, quando sia indispensabile la prevalenza della volontà di uno dei coniugi per garantire l’unità familiare, questa debba necessariamente essere quella del marito. In questo caso è necessario ottenere un provvedimento dal giudice come previsto dalla legge.


In realtà il nostro ordinamento contiene ancora una norma che pone l'uomo in posizione privilegiata rispetto alla donna e ciò apparentemente in contrasto con la Costituzione: infatti, l'articolo 316 comma 4 del codice civile stabilisce che "se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili". In realtà, questa norma tende a tutelare e proteggere la vita del minore e giunge a "sacrificare" (in casi di estrema urgenza) il diritto all'uguaglianza tra i coniugi di fronte ad un interesse persino più importante, ossia la salute del figlio. Dunque, non si può parlare di norma in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione quanto, semmai, di una disposizione di salvaguardia volta a tutelare il figlio in casi di estrema necessità ed urgenza.
Fatta questa eccezione, il valore dell’unità familiare e il principio di eguaglianza fra i coniugi si devono perfettamente integrare tra loro, in modo che si possa realizzare un modello di famiglia governato dal consenso.

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