giovedì 21 luglio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 23


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 23: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
L'articolo 23 della Costituzione pone una riserva di legge riguardo due tipologie di prestazioni che lo Stato può imporre: 1) prestazioni personali, ossia tutte quelle attività che si traducono nell'esplicazione di energie fisiche ed intellettuali le quali possono essere imposte dallo Stato ai cittadini nell'interesse pubblico (ad esempio, la prestazione del servizio militare o l'obbligo di testimonianza); 2) prestazioni patrimoniali, ossia qualunque obbligo posto a carico dei cittadini consistente nel versamento di una determinata somma di denaro o di altri beni (ad esempio, il dovere di contribuire alle spese pubbliche).
La Costituzione, ponendo questa riserva di legge, ha il preciso scopo di evitare che a carico dei cittadini possa essere arbitrariamente imposto un obbligo consistente nel fare (prestazione personale) o nel dare (prestazione patrimoniale): spetta unicamente al Parlamento, attraverso la legge, il potere di imporre i suddetti sacrifici.
La disposizione dell'articolo 13 della Costituzione è la trascrizione nella nostra legge fondamentale del principio di legalità, poichè vieta l'esercizio di qualsiasi potere autoritativo se non è fondato sulla legge. Infatti, secondo tale principio, l'esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva della competenza: la sua ratio è quella di assicurare un uso regolato, non arbitrario, controllabile e "giustiziabile" del potere. In questo modo il cittadino riceve una tutela adeguata nei confronti del potere statuale.

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