mercoledì 13 luglio 2011

IN CASO DI INCIDENTE DEL MOTOCICLISTA L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E' RESPONSABILE PER IL GUARD RAIL DIFETTOSO


L’ente proprietario della strada che ha omesso di controllare un guard rail difettoso è da considerarsi a tutti gli effetti il responsabile in caso di sinistro stradale anche se il conducente che ne resta coinvolto viaggiava ad una velocità sostenuta. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 giugno 2011, n. 14254 con la quale si afferma che l’imprudenza del centauro non cancella la violazione del gestore, tenuto a garantire la sicurezza.
Il caso vedeva un motociclista andare a sbattere, anche a causa della forte velocità, contro i paletti di sostegno di un guard-rail, i quali risultavano sporgere dal bordo del nastro orrizzontale, anche se in maniera non vistosa. Tale anomala configurazione dei paletti determinava la mutilazione del braccio destro del motociclista.
Il fatto che il conducente del mezzo, procedendo a velocità sostenuta, si sia autonomamente posto in una relazione scorretta con la situazione di pericolo non integra una condotta tale da neutralizzare la violazione di chi gestisce l’infrastruttura di collegamento, che ha il dovere di garantire le condizioni di sicurezza. Ed infatti, la Suprema Corte ha affermato che "sussiste la responsabilità della P.A., per danni derivati da difetto di manutenzione, in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem laedere".

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