mercoledì 6 luglio 2011

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14553 del 4 luglio 2011 ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano assegnato alla moglie la casa utilizzata dai coniugi durante le vacanze.
Infatti, perché una casa possa essere assegnata in sede di separazione quale abitazione familiare è necessario che si tratti dello stesso luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia quando la stessa era unita.
L'assegnazione risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, ed è consentita, pertanto, solo con riferimento all'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza”, dovendosi, per contro, ritenere che ne vada escluso ogni altro bene di cui i coniugi avessero la disponibilità.

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