giovedì 30 giugno 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 22


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 22: "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome".
L'articolo 22 della Costituzione integra e tutela principi già contenuti in altre disposizioni costituzionali, in particolare il principio d'eguaglianza (art. 3), che esclude discriminazioni fondate su motivi politici, e il principio della tutela dei diritti inviolabili della persona.
Questa norma risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell'ordinamento repubblicano, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai fuoriusciti che svolgevano attività antifascista.Il regime fascista impose inoltre l'italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche.
L'articolo 22 fa riferimento alle qualità che definiscono la personalità giuridica del cittadino, consentendo a quest'ultimo di essere identificato (nome), di operare nel mondo del diritto (capacità giuridica), e di esercitare i diritti e doveri che scaturiscono dall'appartenenza alla comunità statale (cittadinanza). Tali qualità non possono in alcun modo subire compressioni o limitazioni per motivi di carattere politico, ossia per il fatto di appartenere ad un partito o movimento politico, di svolgere attività di propaganda politica, di manifestare il proprio pensiero od orientamento politico.

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