La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da una ragazza, una studentessa di venti anni che era rimasta vittima, quale pedone, di un investimento sulle strisce pedonali, avverso la decisione con cui i precedenti giudici di merito avevano escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da perdita di chance sul rilievo che, all'epoca del sinistro, la ricorrente non svolgeva attività produttiva di reddito.
La Cassazione ha, invece, stabilito che il danno alla persona deve essere risarcito in maniera integrale con la conseguenza che all'infortunato deve essere riconosciuto il danno patrimoniale da perdita di chance per riduzione della capacità lavorativa anche in assenza di un'attuale impiego.
E' stato, dunque, ribadito che "deve essere riconosciuta la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi".
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
mercoledì 29 giugno 2011
LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DANNO PATRIMONIALE AL PEDONE INVESTITO CHE NON LAVORA
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