venerdì 3 giugno 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 20


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 20: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".
L'articolo 20 della Costituzione prende in considerazione quella peculiare libertà che i singoli e le organizzazioni religiose hanno nel dare vita ad enti esponenziali aventi "carattere ecclesiastico" e "il fine di religione o di culto", senza che essi possano subire alcuna discriminazione rispetto a tutte le altre associazioni e istituzioni di diritto comune. 
Occorre, dunque, comprendere cosa intende
la Costituzione per "carattere ecclesiastico" e per "fine di religione o di culto". Un'associazione o un ente ha "carattere ecclesiastico" quando lo stesso nasce nell'ambito di una confessione religiosa organizzata in una "Chiesa" (sia essa "cattolica", "valdese", "luterana", "evangelica" ecc.). Mentre "il fine di religione o di culto" spetta a quell'associazione o ente che, costituitosi all'interno di una qualsiasi confessione religiosa (all'interno di questo gruppo rientrano, pertanto, anche gli "enti ebraici" e quelli "islamici"), persegua prevalentemente fini religiosi o sia preposto allo svolgimento di riti o liturgie propri della confessione alla quale appartiene.
La Costituzione afferma che tali caratteristiche non debbono comportare alcuna speciale limitazione legislativa: dunque, il fatto che un'associazione persegua fini religiosi non deve comportare restrizioni di alcun genere da parte della legge. Inoltre, queste associazioni non debbono neppure essere oggetto di speciali oneri fiscali per la loro costituzione, per la loro capacità giuridica (derivante dal riconoscimento civilistico) e per ogni loro forma di attività.

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