La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13184 del 16 giugno 2011, ha affermato che la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione (quella della madre e quella del figlio) è concorrente con l'altra.
L'obbligato al mantenimento è, comunque, tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, di cui sia affidataria la ex coniuge, finché non ottenga una modifica della sentenza di divorzio che accerti l'autosufficienza della prole.
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martedì 21 giugno 2011
IL GENITORE AFFIDATARIO DEL FIGLIO MAGGIORENNE E' LEGITTIMATO IURE PROPRIO A DOMANDARE ALL'ALTRO IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
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