martedì 21 giugno 2011

IL GENITORE AFFIDATARIO DEL FIGLIO MAGGIORENNE E' LEGITTIMATO IURE PROPRIO A DOMANDARE ALL'ALTRO IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13184 del 16 giugno 2011, ha affermato che la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione (quella della madre e quella del figlio) è concorrente con l'altra.
L'obbligato al mantenimento è, comunque, tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, di cui sia affidataria la ex coniuge, finché non ottenga una modifica della sentenza di divorzio che accerti l'autosufficienza della prole.


 

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