mercoledì 15 giugno 2011

CITTADINANZA ITALIANA: ALCUNI PRINCIPI


La normativa fondamentale che regola l'acquisto della cittadinanza italiana risiede nella Legge 5 febbraio 1992, n.91: essa indica il principio dello "ius sanguinis" come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza "iure soli" continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori. Per "ius sanguinis" si intende il diritto di acquisire la cittadinanza in virtù della discendenza o della filiazione, mentre lo "ius soli" fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato.
Nel 2006 è stata introdotta una nuova ipotesi di "ius soli" con la previsione dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.
Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la "iure communicatio", ossia la trasmissione all´interno della famiglia da un componente all´altro (a seguito di matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), il "beneficio di legge", allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta, e, infine, la "naturalizzazione"(questa comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti).
Dunque, come recita l'articolo 1 della legge n. 91/92, è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. E', altresì, considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
L'articolo 3 stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio (articolo 5). La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (articolo 9).


 

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