giovedì 9 giugno 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 21


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".
L'articolo 21 della Costituzione rappresenta, a mio modo di vedere, la pietra angolare del nostro ordinamento. Esso, infatti, garantisce il più elementare dei diritti della persona umana, ossia la libertà di manifestazione del pensiero. Tale diritto è proprio di ogni essere umano presente sul territorio nazionale, indipendentemente dalla condizione di cittadino italiano o straniero, e spetta, altresì, a tutte le formazioni sociali attraverso le quali si esprime la personalità umana.
La libertà di manifestazione del pensiero consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle. Nessuna selezione può essere compiuta tra le idee quanto a scopi, contenuti o circostanze: tutte possono essere espresse liberamente, salvo che si pregiudichino altri valori costituzionali.
L'articolo 21 afferma che tutti possono manifestare (cioè divulgare, rendere pubblico) liberamente il proprio pensiero attraverso qualsiasi strumento ed, in particolare, in forma orale, in forma scritta o con ogni altro mezzo di diffusione che la tecnica sia in grado di elaborare. 
Tra i mezzi con i quali si manifesta il pensiero rientra certamente la stampa. Appartengono a questa categoria non solo i tradizionali giornali cartacei ma anche radio, televisioni e provider internet.
La Costituzione garantisce la libertà di stampa: è stabilito, infatti, il divieto di sottoporre la stampa a controlli preventivi, cioè di introdurre "autorizzazioni o censure", in modo da impedire la pubblicazione e la diffusione del pensiero.
L'articolo 21 consente solo il sequestro, ossia un provvedimento di ritiro della stampa successivo alla pubblicazione. Tuttavia, il sequestro deve rispettare una duplice riserva: 1) una riserva di legge assoluta e 2) una riserva di giurisdizione. Infatti, si può procedere a sequestro "solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria" (in ciò consiste la riserva di giurisdizione) e "solo nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" o "nel caso di violazione delle norme che la legge sulla stampa prescriva per l'indicazione dei responsabili" (in ciò consiste la riserva di legge assoluta).
In casi di necessità ed urgenza anche gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro ma debbono immediatamentefare denunzia all'autorità giudiziaria, e non mai oltre ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria, poi, è chiamata a convalidare il sequestro nelle ventiquattro ore successive, altrimenti il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La libertà di manifestazione del pensiero incontra un unico limite espressamente previsto dalla norma costituzionale: il buon costume. Esso deve essere inteso come il pudore sessuale. L'articolo 21 vieta le pubblicazioni, gli spettacoli e ogni altro tipo di manifestazione del pensiero che risulti contrario al buon costume.
In realtà, la libertà di manifestazione del pensiero incontra altri limiti, posti dalla legge ordinaria (ad esempio da quella penale). Si pensi ai reati d'opinione (fra di essi rientrano certamente il reato di ingiuria ed il reato di diffamazione): la libertà di manifestare il proprio pensiero non può giungere sino al punto di offendere l'onore degli altri. E non può neppure spingersi a istigare la commissione di reati o ad offendere il sentimento religioso.
Ma, come è semplice intuire, la legge penale che pone tali ulteriori limiti alla libertà di manifestazione del pensiero non fa altro che difendere altri valori costituzionalmente garantiti (quali ad esempio, il diritto all'onorabilità, il diritto alla vita, il mantenimento dell'ordine pubblico, la libertà religiosa, il diritto alla riservatezza e via discorrendo).
Nonostante tali limiti, tuttavia, si può affermare che la libertà di manifestazione del pensiero, proprio perchè la circolazione delle idee è il presupposto della democrazia, è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo ed è per tale ragione che viene considerata la pietra angolare del sistema democratico.

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