giovedì 5 maggio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 17


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 17: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".
I diritti che attengono alla sfera pubblica dell'individuo sono posti a tutela della dimensione sociale della persona. Essa si esprime in due direzioni: da un lato, nella libertà di espressione del proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, dall'altro, nella libertà di riunirsi (art. 17 Cost.) e di associarsi (art. 18 Cost.), dando luogo a quelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (art. 2 Cost.).
Tali libertà sono connesse all'iniziativa politica delle persone, perciò la loro tutela ha il doppio significato di garantire la sfera di interessi sociali dei cittadini ma anche di garantire il buon funzionamento del dibattito democratico.
Dunque, l'articolo 17 della Costituzione assicura a tutti i cittadini la libertà di riunirsi pacificamente e senza armi.
Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo: è da considerarsi riunione, perciò, un corteo (di fatto, una riunione in movimento) oppure una processione religiosa oppure un'assemblea, un comizio od un convegno.
La Costituzione pone due condizioni al diritto di riunirsi: 1) che la riunione avvenga in modo pacifico, dunque, non al fine di provocare tumulti, guerriglia, disordini o interruzioni di pubblici servizi; 2) che non vengano utilizzate armi, intese come tutti quegli strumenti chiaramente in grado di essere utilizzate per nuocere e provocare lesioni.
Dunque, se la riunione rispetta le due suddette condizioni è perfettamente legittima e assolutamente libera.
A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in riunioni in luogo privato, riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico.
Le prime sono quelle che si svolgono in luoghi di privata dimora, pertanto il loro svolgimento è garantito dalla libertà di domicilio sancita dall'art. 14 della Costituzione.
Le riunioni in luogo aperto al pubblico sono, invece, quelle che si svolgono in luoghi in cui l'accesso del pubblico è regolamentato da chi ne ha la disponibilità (ad esempio, si pensi ad un cinema o ad uno stadio). Ebbene, per queste riunioni non è richiesto alcun preavviso alle autorità di pubblica sicurezza.
Da ultimo, le riunioni in luogo pubblico sono quelle che si svolgono in quei luoghi in cui ognuno può transitare liberamente, come le strade e le piazze. Perciò la libertà di riunione può entrare in conflitto con la libertà di circolazione: ed è per tale ragione che l'articolo 17 della Costituzione prevede l'obbligo del preavviso. In particolare, i promotori della riunione debbono dare preavviso in forma scritta almeno tre giorni prima al questore, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'oggetto della riunione.
Tuttavia, occorre sottolineare che si tratta di preavviso e non di autorizzazione: dunque, una riunione che avvenga senza il dovuto preavviso è comunque legittima; semmai la conseguenza sarà una responsabilità degli organizzatori per non avere assolto al'obbligo di preavviso.
Una volta data comunicazione della prossima riunione all'autorità di pubblica sicurezza, questa può vietare preventivamente la riunione stessa "soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica". Dunque, solo un provvedimento motivato (impugnabile davanti ad un giudice) che attesti la pericolosità per la sicurezza pubblica della riunione può impedirne lo svolgimento.

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