venerdì 6 maggio 2011

LA CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO ITALIANO O DELL'UE


Ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, se una persona è un familiare straniero extracomunitario (parola veramente sgradevole) di un cittadino italiano o di un cittadino dell’Unione Europea  e ha fatto regolare ingresso in Italia, può richiedere direttamente alla Questura, o tramite ufficio postale,  la  carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
In tal caso occorre compilare il
modulo di domanda e allegare: 1) la fotocopia del passaporto o di un documento equipollente, completo di visto ove richiesto; 2) 4 fotografie formato tessera; 3) la fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico; 4) la fotocopia  di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione.
I familiari stranieri di cittadino dell’Unione che possono chiedere tale carta di soggiorno sono: 1) il coniuge; 2) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; 3) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Dunque, una persona extracomunitaria può ottenere questo tipo di permesso innanzitutto se ha sposato un cittadino italiano o avente la cittadinanza UE.
Stesso diritto vale per lo straniero che risulta essere il figlio (o il nipote) di un cittadino italiano (o avente la cittadinanza UE), ed anche per lo straniero che risulta essere il figlio (o il nipote) del coniuge straniero di un cittadino italiano (o avente la cittadinanza UE).
Infine, può ottenere questa carta di soggiorno lo straniero che risulta essere il genitore (o il nonno) di un cittadino italiano o il genitore (o il nonno) del coniuge straniero di un cittadino italiano (ad esempio, il genitore venezuelano di un uomo che ha sposato una donna italiana).

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