mercoledì 4 maggio 2011

IL BAMBINO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LA MORTE DEL GENITORE AVVENUTA PRIMA DELLA SUA NASCITA


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9700 del 3 maggio 2011 ha accolto il ricorso presentato da una ragazza che aveva agito giudizialmente per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni per la perdita del padre, avvenuta, a seguito di un incidente stradale, quando la stessa era stata solo concepita.
La Suprema Corte ha ritenuto che non potesse porsi alcun problema relativo “alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento”. Ed invero, la relazione col proprio padre naturale integra un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge “perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità”.
Per la Corte, al figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto può derivare un pregiudizio che costituisce, di per sé, “un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente”.
Fissato, conseguentemente, il seguente principio di diritto: “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione, per fatto illecito di un terzo, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”.

 

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