martedì 17 maggio 2011

IL SINGOLO CONDOMINO PUO' PROPORRE APPELLO AVVERSO UNA SENTENZA DI CONDANNA DEL CONDOMINIO


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10717 del 16 maggio 2011 ha stabilito che “configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza dell'amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale”.
Questa decisione è stata assunta in un caso che ha riguardato un condominio condannato in primo grado al risarcimento di danni patrimoniali lamentati da parte attrice; avverso tale sentenza hanno proposto appello autonomamente soltanto alcuni dei condomini.
Ebbene, per la Cassazione i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio la cui difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall'amministratore e, inoltre, possono ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell'amministratore, sia quando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio. 
Dunque anche i singoli condomini “possono esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell'amministratore”.

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