La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11430 depositata il 24 maggio 2011 ha ritenuto responsabile il Comune (ente proprietario della strada) per le lesioni conseguenti ad una caduta causata da una buca, presente nel manto stradale, non visibile perchè coperta, al momento dell'incidente, dall'acqua piovana.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, che aveva respinto la domanda della persona infortunatasi, spiegando che i giudici di merito avevano errato nel ritenere “come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione”.
Per i Giudici della Cassazione "la Corte d'Appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sè solo sufficiente a causare il danno".
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
mercoledì 25 maggio 2011
IL COMUNE E' RESPONSABILE PER IL DANNO PROCURATO DA UNA BUCA DEL MANTO STRADALE RESA ANCORA PIU' INSIDIOSA DALLA PIOGGIA
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