giovedì 12 maggio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 18


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 18: "I cittadini  hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
L'articolo 18 della nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di costituirsi in associazioni: per associazione si intendono quelle formazioni sociali che hanno una base volontaria ed un nucleo di organizzazione e di stabilità (in tale ultimo aspetto differiscono dalle riunioni). Questo diritto, che si ricollega a quanto già affermato dall'art. 2 ("la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove sisvolge la sua personalità), investe tutte le forme associative, dalle associazioni sportive alle società commerciali, dalle fondazioni ai partiti.
La Costituzione pone tre fondamentali garanzie al diritto di associazione.
Innanzitutto, l'adesione alle associazioni deve essere libera, ossia non deve essere obbligatoria per il cittadino: si tratta, dunque, di una libertà negativa (il cittadino ha il diritto di non associarsi). Nonostante ciò, la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme all'art. 18 l'esistenza di associazioni di fatto obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività professionali (si pensi all'ordine dei medici, degli avvocati, dei giornalisti ecc.): tale interpretazione mi trova completamente in disaccordo. L'adesione a qualsiasi tipo di associazione deve essere assolutamente libera e la volontà di non aderire ad una di esse non deve comportare alcuna conseguenza negativa per il cittadino.
In secondo luogo, la creazione dell'associazione può avvenire senza autorizzazione: non vi può essere alcun intervento delle autorità pubbliche che condizioni la creazione di un'associazione ad una propria valutazione, concessione o autorizzazione.
La terza garanzia riguarda il fine per il quale un'associazione viene costituita: ebbene, la Costituzione esclude che la legge possa porre limiti o divieti specifici per le associazioni, le quali possono perseguire tutti i fini che anche i singoli possono perseguire, con l'unico limite del rispetto della legge penale. Possono, dunque, essere vietate solo le associazioni che hanno come scopo la commissione di reati previsti dalla legge penale.
L'articolo 18 espressamente proibisce la creazione di associazioni segrete o paramilitari.
Per associazioni segrete (come recita la legge 17/1982, chiamata "legge P2") si intendono "quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità o attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche di ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".
Le associazioni paramilitari, invece, sono quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare: dunque, la Costituzione proibisce il perseguimento di scopi politici a tutte le organizzazioni che abbiano una struttura di carattere militare. E per aversi una struttura di carattere militare non è necessario possedere armi o divise, essendo sufficiente l'esistenza di una struttura gerarchica suddivisa in gradi e di una disciplina analoga a quella militare.

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