giovedì 28 aprile 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 16


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".
L'articolo 16 della Costituzione pone la libertà di circolazione e di soggiorno in stretta dipendenza dalla libertà personale: è evidente che la libertà di disporre della propria persona fisica comprenda anche la libertà di sposatmento e di circolazione. Tuttavia, questo diritto costituzionale non possiede la caratteristica dell'inviolabilità (sul cui significato abbiamo già discusso) e soprattutto non spetta ad ogni uomo ma solo ai cittadini italiani: assume, dunque, una fondamentale importanza il possesso della cittadinanza.
Non trova, dunque, riconoscimento costituzionale il diritto di chi non è cittadino italiano (ma ad esso è equiparato il cittadino di uno Stato dell'Unione europea) ad entrare nel territorio nazionale ed a circolarvi liberamente.
La libertà di circolazione è garantita ai cittadini da una riserva di legge rafforzata per contenuto ma non da riserva di giurisdizione. Le limitazioni alla circolazione devono essere stabilite dalla legge "in via generale per motivi di sanità e di sicurezza"; la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che il termine "sicurezza" non starebbe ad indicare la sola incolumità fisica delle persone (il c.d. ordine pubblico in senso materiale) ma più in generale l'ordinato vivere civile, comprensivo della pubblica moralità (il c.d. ordine pubblico in senso ideale). Tuttavia, il limite della sicurezza non può in alcun modo riguardare le scelte politiche delle persone. Il significato e la ragione di questa precisazione, compiuta dall'articolo 16, possono essere pienamente compresi solo considerando il fatto che la Costituzione ha così inteso chiaramente ripudiare l'uso indiscriminato, fatto dal regime fascista, delle misure di prevenzione personale (ad esempio il confino), applicate quasi sempre per ragioni politiche, che potevano essere adottate anche in base a semplici indizi o sospetti (non presupponendo necessariamente la commissione dei reati).
Tra i provvedimenti tipici che rientrano nelle limitazioni consentite dall'articolo 16 vi sono i c.d. cordoni sanitari, istituiti per evitare il propagarsi di un'epidemia o per prevenire un contagio; un altro esempio è costituito dalle misure restrittive disposte dalle forze di pubblica sicurezza in occasione di perquisizioni estese ad interi blocchi di edifici.
Quanto alle norme che regolano o limitano l'uso delle strade per motivi di sicurezza o di protezione di altri interessi pubblici (ad esempio, la tutela del paesaggio, della salute pubblica o dei centri storici), esse non incidono proprio sulla libertà di circolazione. La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che siano legittime misure che incidono sul movimento della popolazione (divieti, targhe alterne, pedaggi, chiusure per fasce orarie dei centri storici) pur essendo basate su esigenze di pubblico interesse diverse da quelle che attengono ai piani della sicurezza e della sanità: il buon uso e la conservazione della cosa pubblica giustificano questo tipo di misure, le quali debbono essere giudicate con i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità.
Identico discorso vale per le norme urbanistiche ed edilizie che restringono il diritto dell'individuo di scegliere il luogo in cui abitare.
La libertà degli spostamenti è riconosciuta sia all'interno del territorio nazionale che in uscita da esso ed è subordinata al possesso di un valido documento di riconoscimento (passaporto o carta d'identità).

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