giovedì 14 aprile 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 15


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 15: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
L'articolo 15 della Costituzione garantisce e tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Occorre subito dire che i soggetti titolari del diritto sono tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri, tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche e la tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio.
Il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza rientra tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere qualificato come "inviolabile": il suo contenuto non può, dunque, essere oggetto di revisione costituzionale e non può essere oggetto di restrizioni o limitazioni da parte di alcuno dei poteri costituiti, se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante (e semprechè l'intervento limitativo rispetti la duplice riserva già vista a proposito dell'art. 13, di legge e di giurisdizione).
Quanto al concetto di corrispondenza, può essere utile fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 616 del codice penale, il quale afferma che con tale termine si intende la comunicazione "epistolare, quella telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza". Inoltre, è la stessa norma costituzionale a contenere una cosiddetta clausola aperta, cioè la possibilità, espressa con la locuzione "ogni altra forma di comunicazione", che il summenzionato diritto si adatti nel tempo a seconda dei mezzi di comunicazione che si rendano disponibili con lo sviluppo tecnologico.
Esattamente come per i due articoli precedenti, anche in tema di inviolabilità della corrispondenza, solo la legge può stabilire quando e come la libertà può essere limitata, e solo l’autorità giudiziaria (il magistrato) può disporre strumenti per limitarla nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Uno strumento utilizzato dall'autorità giudiziaria che ha l'effetto di limitare la segretezza delle comunicazioni è certamente l'intercettazione: nel diritto processuale penale essa è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale, e consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica.
Ovviamente, questo strumento subisce i limiti posti dall'art. 15 della Costituzione, relativamente alla riserva di legge e alla riserva di giurisdizione: infatti, l'intercettazione può essere disposta solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'art. 266 del codice di procedura penale e deve essere autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero.

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