giovedì 21 aprile 2011

L'INFEDELTA' RECIPROCA IMPEDISCE L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE IN CAPO AD UNO DEI CONIUGI


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9074 del 20 aprile 2011 ha chiarito che se le infedeltà coniugali sono incrociate e tollerate vicendevolmente da molti anni diventa difficile farne il motivo di addebito della separazione.
I giudici di Cassazione hanno così confermato la decisione con cui la Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale di una coppia di coniugi, aveva escluso l'addebito in capo alla ex moglie, in considerazione del fatto che il tradimento, tra i due, era da tempo reciproco.

In primo grado il tribunale di Milano aveva dato ragione al marito, ritenendo provata l’infedeltà, ed aveva  interrotto la corresponsione di una lauto assegno mensile corrisposto in via provvisoria. In Appello, però, la Corte, accogliendo parzialmente l’impugnazione della moglie, ha escluso che si potesse imputarle la separazione, in quanto dal quadro probatorio emergeva “un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” e ciò “escludeva ogni nesso causale tra l’infedeltà della moglie e la compromissione del vincolo coniugale”. Pertanto, la conclusione risultava essere che “la separazione non potesse essere addebitata a nessuno dei due coniugi” e che, dunque, alla signora poteva essere riattribuito l’assegno di mantenimento, determinato in misura tale da consentirle un tenore di vita adeguato a quello avuto con il marito.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello, affermando “che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, e in particolare in un'emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”.

 

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