mercoledì 13 aprile 2011

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI LEGITTIMI DEVE ESSERE RIDOTTO SE PREGIUDICA I DIRITTI DEI FIGLI NATURALI


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8227 depositata l'11 aprile 2011, ha accolto il ricorso presentato da un uomo che chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore dei figli legittimi nati in costanza di matrimonio con la sua ex moglie. Proprio a causa dell'entità degli assegni dovuti e tenendo anche conto del reddito complessivo, l'uomo sosteneva di non essere in grado di mantenere i figli naturali che erano nati a seguito della relazione che aveva intrapreso con la nuova compagna.
Ebbene, la Corte ha riconosciuto che l'entità dell'assegno per la figlia legittima creasse “uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che il padre ha avuto dalla convivente”.
L'art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell'art. 147 c.c. (obblighi di mantenere, educare ed istruire il figlio). Con l'art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, anche di parità di trattamento per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento.
Nel caso trattato, dunque, derivava che, in considerazione dei medesimi diritti che spettano ai figli legittimi ed ai figli naturali ai sensi dell'articolo 261 Codice civile, l'assegno nei confronti dei primi doveva essere ridotto di modo che fosse garantito lo stesso tenore di vita per tutti i figli.

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