lunedì 4 aprile 2011

LA CASSAZIONE SULLO STATO DI ADOTTABILITA' DEL MINORE


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7504 del 31 marzo 2011 si è occupata dello "stato di adottabilità" del minore.
Occorre inquadrare normativamente (anche solo per sommi capi) il problema, prima di evidenziare ciò che di importante ha avuto modo di affermare la Cassazione nella sentenza in questione.
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983 il Tribunale per i Minorenni dichiara in "stato di adottabilità" i minori dei quali sia accertata la situazione di abbandono. Affinché il tribunale per i minorenni possa pronunciare la dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità, dunque, deve essere accertata la sussistenza della situazione di abbandono del minore; questi, cioè, deve essere privo dell'assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Al momento in cui si deve decidere se le carenze della famiglia di origine abbiano superato quella soglia di gravità che giustifica la dichiarazione di abbandono del minore, è necessario svolgere una comparazione fra la realtà familiare in cui il minore ha vissuto e il livello medio di cura che potrebbe essere garantito. Occorre effettuare una valutazione comparativa che abbia, quale proprio termine di paragone, lo stile di vita di un minore la cui età e condizioni di vita siano sostanzialmente analoghe a quelle del singolo minore. L'assistenza che è legittimo esigere dai genitori deve essere considerata, dunque, in modo complessivo, non può essere vista come una mera serie di prestazioni, di cui sia possibile proporre un'elencazione esauriente, e, soprattutto, deve essere comprensiva di vari aspetti, tutti necessari per garantire al minore una formazione, un'educazione e un'istruzione adeguate.
Ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge n. 184/1983, al termine delle indagini e degli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni procede alla dichiarazione di adottabilità, se è confermata la situazione di privazione di assistenza morale e materiale e se lo stato di abbandono si presenta come irreversibile.
La Corte di cassazione, con la succitata sentenza, è intervenuta in una vicenda in cui i nonni si erano opposti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei nipoti. La Suprema Corte ha ricordato come, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente ad escludere l'adozione una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori con interventi sostitutivi dei genitori o eventualmente con denunce alle autorità di controllo”.

 

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