martedì 5 aprile 2011

L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E' RESPONSABILE NEL CASO IN CUI UN GUARD RAIL PERICOLOSO CAUSI LA MORTE DELL'AUTOMOBILISTA


La Corte di Cassazione con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 6537 ha accolto il ricorso dei familiari di un automobilista rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere andato a sbattere contro un guard rail, la cui lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo e aveva trapassato l’uomo.
La Suprema Corte, nell'emettere la succitata sentenza, ha dovuto fissare ancora una volta i principi sottesi alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Per principio generale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa stessa, un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche.
Secondo i Giudici di Cassazione, l'ente proprietario della strada, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, può liberarsi da responsabilità per l’evento lesivo arrecato al fruitore della strada solo dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno, dimostrando cioè l'esistenza del cosiddetto caso fortuito.
La Suprema Corte precisa che “l'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”. Dunque, solo la dimostrazione del caso fortuito libera da responsabilità il proprietario della strada.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto ricorrente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto si trattava di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, in relazione alle quali l'ente pubblico era in grado si esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso.

 

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