giovedì 31 marzo 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANATE DELLE LETTURE - ARTICOLO 14


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 14: "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".
L'articolo 14 della Costituzione costituisce il diretto ampliamento del precedente articolo 13. Infatti, mentre quest'ultimo riguarda la sfera personale (intesa come corporeità della persona) dell'uomo e, come visto, ne sancisce l'inviolabilità, l'articolo in questione allarga la prospettiva, venendo a considerare ciò che, per sua stessa natura, afferisce in maniera più stretta all'individuo: ossia il suo domicilio.
Intanto, occorre cercare di capire cosa si intende per domicilio. Non bisogna commettere l'errore di riferirsi alla distinzione di stampo giuscivilistico tra domicilio, residenza e dimora. Secondo il diritto civile la dimora è il luogo dove la persona si trova attualmente, anche per breve tempo; la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Ebbene, la Costituzione, parlando di inviolabilità del domicilio, non intende riferirsi solo al luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei suoi affari. In realtà, l'articolo 14 tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, l'inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità della persona. Dunque, quale che sia la natura civilistica del luogo (dimora, residenza o domicilio), qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o delle attività lavorative è coperto dalla garanzia costituzionale sancita dall'articolo 14.
Come per la libertà personale, così anche per il domicilio la Costituzione afferma l'inviolabilità, ossia una sorta di confine che non deve essere oltrepassato nè dallo Stato nè da altri soggetti privati. Ancora una volta, dunque, si manifesta questa doppia tutela per la persona e per la sua sfera di libertà: il domicilio riceve protezione, da una parte, nei confronti di ogni abuso proveniente dal potere costituito e ,dall'altra, nei confronti di ogni violazione da parte di altri soggetti privati. E proprio a difesa della libertà domiciliare dell'individuo, lo Stato punisce (si vedano gli artt. 614 e seguenti del codice penale) qualsiasi violazione di domicilio commessa da una persona in danno di un'altra.
Tuttavia, l'interesse generale dello Stato al perseguimento dei reati, alla sicurezza nazionale, alla salute pubblica potrebbe scontrarsi con l'assoluta intangibilità dei luoghi privati in cui si svolge la personalità dell'individuo. Occorre che due beni giuridici contrapposti trovino equilibrio. E questo equilibrio viene cercato dalla Costituzione attraverso la previsione di una doppia riserva, di legge e di giurisdizione.
Come per la libertà personale, anche in tema di inviolabilità del domicilio, solo la legge può stabilire quando e come la libertà può essere limitata, e solo l’autorità giudiziaria (il magistrato) può disporre strumenti per limitarla nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'articolo 14, infatti, prevede che, all'interno del domicilio non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
L'ispezione nel diritto processuale penale è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato agli artt. 244 e seguenti del codice di procedura penale. L'art. 244 prevede che l'ispezione può essere disposta dall'autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli effetti materiali del reato. La perquisizione, anch'essa un mezzo di ricerca della prova tipico, è prevista e disciplinata agli art. 247 e seguenti del codice di procedura penale. Si tratta di attività diretta a individuare e acquisire il corpo del reato o cose pertinenti al reato. L'art. 247 c.p.p. prevede che la perquisizione possa essere disposta dall'autorità giudiziaria quando ricorre il fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (in tal caso si ha perquisizione personale, disciplinata dall'art.249 c.p.p.); ovvero quando ricorre il fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero in tale luogo determinato sia possibile eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso (perquisizione locale, ex art.250 c.p.p.). Il sequestro, parimenti un mezzo di ricerca della prova tipico, è disposto dall' autorità giudiziaria, con decreto motivato, ed è diretto alla conservazione dei beni costituenti il corpo del reato o le cose pertinenti al reato prima che essi si disperdano (art.253 c.p.p.).
La Costituzione stabilisce che tutti questi strumenti di ricerca della prova, i quali comportano una compressione (talvolta necessaria) del diritto all'inviolabilità del domicilio, si svolgano secondo normative previste dalla legge (riserva di legge) e solo a seguito di provvedimenti motivati disposti dall'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), secondo le garanzie previste per la tutela della libertà personale
Per quanto concerne, invece, qualunque provvedimento di indagine deciso dalla pubblica amministrazione, per motivi di sanità (ad esempio per verificare le condizioni igieniche di un'abitazione o di un luogo di lavoro), di incolumità pubblica (ad esempio per verificare le condizioni di sicurezza di un luogo di lavoro o di un locale aperto al pubblico) oppure economici o fiscali (ad esempio per verificare il rispetto della legge o il regolare adempimento degli obblighi tributari), quando consiste in una semplice verifica su cose e luoghi a carattere obbligatorio ma non coercitivo, implicando la collaborazione dell'interessato che, a suo rischio e pericolo, può anche rifiutarsi di adempiere all'ordine o all'invito, esso non è accompagnato dalle garanzie che assistono l'attività della polizia e della magistratura: per tali provvedimenti di indagine, infatti, la Costituzione non prevede una riserva di giurisdizione e affida alla legge speciale la regolamentazione.

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