La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6525 del 2011, ha condannato il proprietario di un terreno concesso in locazione a risarcire al Comune i danni ambientali provocati dal conduttore che aveva abbandonato nell'area locata dei rifiuti tossici nocivi.
Secondo la Corte, una volta acquisita la consapevolezza dell'esistenza di rifiuti sul terreno concesso in locazione, il proprietario, per evitare la corresponsabilità con il conduttore, avrebbe dovuto pretendere lo sgombero immediato del terreno ed, eventualmente, adire le vie giudiziali in via cautelare.
Invece, omettendo la dovuta vigilanza nei confronti del conduttore, il proprietario non aveva evitato che la situazione peggiorasse: ed infatti, a seguito dell'esondazione di un fiume limitrofo al terreno in questione, i materiali inquinanti avevano raggiunto gli appezzamenti circostanti costringendo il Comune ad intervenire con una dispendiosa opera di bonifica.
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
lunedì 11 aprile 2011
IL LOCATORE E' RESPONSABILE DEI DANNI DA INQUINAMENTO PROVOCATI DAL CONDUTTORE
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