giovedì 10 marzo 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 13


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 13: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".
L'articolo 13 costituisce uno dei pilastri sul quale si fonda la nostra Costituzione e uno dei cardini dell'intero ordinamento italiano.
La libertà personale è inviolabile: la Costituzione sembra ammonire i cittadini ed il legislatore utilizzando il concetto di inviolabilità, indica una sorta di confine che non deve essere oltrepassato; e questo confine coincide con il diritto in capo ogni essere umano di potere disporre del proprio corpo in maniera libera. Si badi bene che questo diritto è volutamente previsto dalla Costituzione per ogni persona presente sul suolo nazionale: non importa quale sia la sua cittadinanza, il diritto all'inviolabilità della libertà personale spetta ad ogni essere umano.
Il nucleo fondamentale della libertà personale è la libertà fisica, la disponibilità della propria persona.
Ed è ovvio che la libertà nasca e venga affermata contro i poteri repressivi dello Stato, perchè è lo Stato che, negli ordinamenti moderni, ha assunto il monopolio dell'uso legittimo della forza. Solo lo Stato può limitare, a condizione che rispetti le norme dell'art. 13 Cost., la libertà fisica delle persone. Nei confronti degli altri soggetti lo Stato si fa garante della libertà personale dell'individuo, per cui ogni limitazione della libertà personale da parte di soggetti privati costituisce un illecito penale.
Nella sua accezione più ristretta, dunque, la libertà personale coincide con la libertà dagli arresti, ossia l'habeas corpus.
Occorre una digressione che tracci la nascita di questo concetto.
Nel sistema anglosassone di common law si indica con la locuzione habeas corpus ("che tu abbia il corpo") l'ordine emesso da un giudice di portare un prigioniero al proprio cospetto. Ciò vale in senso stretto, poiché di solito si fa riferimento all'atto legale o al diritto in base al quale una persona può ricorrere per difendersi dall'arresto illegittimo di se stessa o di un'altra persona. Il diritto di habeas corpus nel corso della storia è stato un importante strumento per la salvaguardia della libertà individuale contro l'azione arbitraria dello stato. Tale sistema è stato inserito nell'importante documento della Magna Charta successivamente a rivendicazioni di baroni inglesi.
L'habeas corpus è diretto a un'autorità pubblica che ha eseguito un arresto, per rendere ragione della detenzione di quella persona: il più efficiente sistema di salvaguardia della libertà individuale. Su richiesta della persona arrestata, con il writ il magistrato ne ordina l'esibizione avanti a sé in udienza ("Habeas corpus, ad subjiciendum judicium!": ne sia esibito il corpo, per sottoporlo a giudizio!), per verificare se egli sia ancora vivo, l'accusa e le circostanze dell'arresto. L'Habeas Corpus è un appello al giudice contro una detenzione ingiustificata. Si tenga presente che l'arresto o la cattura di chiunque, nel medio evo o nell'era moderna, erano disposte ed attuate immediatamente dalla stessa autorità amministrativa (Sheriffs, gaolers and other Officers ...), senza motivazione esplicita, spesso a fini non penali (tributari, debiti privati, ordine pubblico ...). Il ricorso al giudice della Corona (cioè un emissario diretto del Re), costituì così la prima e più importante garanzia verso gli abusi, potendosi scavalcare così l'Ufficiale che aveva eseguito l'arresto.
Ebbene, la Costituzione italiana sancisce l'habeas corpus stabilendo che "non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Solo l'autorità giudiziaria, attraverso un atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge può disporre una restrizione della libertà personale. Vi sono dunque una riserva di legge e una riserva di competenza che pongono limiti alla libertà degli individui. Solo la legge può stabilire quando e come la libertà può essere limitata, e solo l’autorità giudiziaria (il magistrato) può disporre strumenti per limitarla nei casi e nei modi previsti dalla legge. Da ciò ne consegue, per esempio, che il potere esecutivo (il governo) non può limitare la libertà degli individui in alcun modo.
L'articolo 13, tuttavia, prevede che vi siano casi di eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, nell'ambito dei quali l'autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà: si pensi, ad esempio, al caso dell'arresto in flagranza di reato. Ma anche in questi casi, coperti anch'essi da una riserva di legge, i provvedimenti provvisori adottati dall'autorità di pubblica sicurezza devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Anche in questi casi, dunque, la riserva di giurisdizione non è superabile.
La Costituzione si preoccupa anche di tutelare le persone sottoposte a restrizione della libertà personale a seguito di un provvedimento giudiziario, stabilendo che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Naturalmente, vengono alla mente i casi, riportati dalle cronache, che ancora oggi dimostrano l'esistenza di sciagurati casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza si è resa responsabile di maltrattamenti ai danni di persone sottoposte agli arresti. La Costituzione punisce qualsiasi abuso (non solo fisico ma anche morale) ai danni di persone sottoposte a restrizioni di libertà, consapevole del fatto che, proprio per la mancanza di una piena libertà, l'individuo si trova in una condizione di debolezza e fragilità.
Infine, l'articolo 13 prevede una riserva di legge in tema di carcerazione preventiva. La custodia cautelare (o carcerazione preventiva) indica la detenzione in carcere dell'imputato, disposta dal giudice con mandato di cattura, su richiesta del pubblico ministero, quando sussistano particolari esigenze. In primo luogo, a carico dell'imputato devono sussistere gravi indizi di colpevolezza, inoltre devono esistere esigenze relative alle indagini (per l'acquisizione e il non inquinamento delle prove), timori fondati di fuga, pericolo di uso di armi o altri mezzi di violenza personale e devono risultare inadeguate tutte le altre misure (come il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia giudiziaria, il divieto di dimorare in un determinato luogo o invece l'obbligo di dimorarvi). Il legislatore ha stabilito che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due anni (pena massima sei anni), quattro anni (pena massima venti anni), i sei anni (pena massima l'ergastolo o superiore a venti anni). Ovviamente, il periodo di custodia cautelare si detrae dalla durata della pena detentiva.

1 commento: