martedì 15 marzo 2011

VIOLA LA PRIVACY L'AMMINISTRATORE CHE AFFIGGE IN BACHECA IL NOMINATIVO DEL CONDOMINO MOROSO


La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 186 del 4 gennaio 2011, ha stabilito che l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni debitorie dei singoli condomini costituisce una indebita diffusione di dati, come tale illecita e fonte di responsabilità, ai sensi degli artt. 11 e 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Inizialmente il Tribunale di Napoli e successivamente la Corte d’Appello avevano respinto l’istanza. Invece, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del condomino spiegando che il trattamento dei dati personali deve avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.
Di conseguenza, l'amministratore può e deve comunicare i dati di cui è in possesso nell’ambito delle informazioni periodiche, ma ha il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio.
Nel caso de quo è stato riconosciuto al condomino il diritto al risarcimento del danno per illiceità del comportamento tenuto quale fonte di responsabilità civile.
La Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui "la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. Fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".

 

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