mercoledì 2 marzo 2011

L'AUTOSTRADA E' RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C. PER I SINISTRI CAGIONATI DA UN MANTO STRADALE MALCUSTODITO


La Corte di Cassazione con la sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4495, esaminando il caso di un sinistro verificatosi lungo la rete autostradale a causa del manto ghiacciato, ha affermato che la società che gestisce le autovie è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni provocati dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il caso fortuito, vale la pena ricordarlo, indica un evento assolutamente imprevedibile. Ed il ghiaccio nella stagione invernale non può certo considerarsi un evento assolutamente imprevedibile.
La Cassazione ha spiegato che nell'applicazione del principio di cui all'art. 2051 c.c. "occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere".





 

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