mercoledì 2 marzo 2011

LA CASSAZIONE RITIENE PROPORZIONATA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER IL LAVORATORE CHE LASCIA IL POSTO PRIMA DELL'ORARIO


La Corte di Cassazione con la sentenza 1 marzo 2011 n. 5019 ha ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare della sospensione e non quella del licenziamento per il lavoratore che si allontana anzitempo dal posto di lavoro.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello relativa ad un dipendente di un aereoporto che era stato accusato di aver ingiustificatamente lasciato il posto di lavoro in occasione di un turno pomeridiano dopo avere alterato lo strumento aziendale di controllo delle presenze.
I giudici del merito avevano detto no al licenziamento, rilevando che l'impiegato aveva lasciato il posto di lavoro solo qualche minuto prima della fine del turno e aveva comunque svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata.
La Cassazione ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, la gravità della condotta contestata del lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva sia del suo contenuto obiettivo che della sua portata soggettiva, in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all'intensità dell'elemento volitivo.
Dunque, "si sarebbe trattato di una sicura mancanza disciplinare da parte del lavoratore ma non tale da meritare la sanzione espulsiva, in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo e pertanto ritenuta adeguatamente sanzionabile con 5 giorni di sospensione".

 

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