mercoledì 23 febbraio 2011

LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA AD OCCUPARSI DI ANATOCISMO


La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di anatocismo, la pratica bancaria (già affrontata nelle pagine di questo blog) con la quale gli istituti bancari, indebitamente, operavano (in alcuni casi operano ancora) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. In termini più semplici, ogni tre mesi le banche imputavano al capitale gli interessi passivi addebitabili al cliente e, da tale momento, gli interessi producevano a loro volta interessi: questo meccanismo provocava inevitabilemente un crescita esponenziale del debito del correntista. E ciò avveniva in contrasto con l'art. 1283 c.c.
Con la
sentenza n. 24418/2010 la Suprema Corte ha affrontato il tema della prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato alle banche: prescrizione decennale che il cliente riteneva far decorrere dalla data di cessazione del rapporto mentre la banca riteneva far decorrere da ciascuna capitalizzazione trimestrale dei debiti passivi.
Ebbene, la Corte ha stabilito che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Nessun commento:

Posta un commento