mercoledì 16 febbraio 2011

RESPONSABILITA' MEDICA: PRINCIPI FISSATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE


La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità medica con la sentenza 29 novembre 2010 - 1 febbraio 2011, n. 2334: il caso che ci occupa risulta molto delicato perchè riguarda quello di una bambina venuta alla luce dopo un parto cesareo che le ha arrecato gravi danni fisici, i quali ne hanno determinato la morte alla tenera età di nove anni. Di tali danni sono stati ritenuti responsabili solidalmente il medico che ha avuto in cura la partoriente e la struttura sanitaria.
Ebbene, la Corte ha avuto modo di ribadire i principi espressi dalla costante giurisprudenza, secondo i quali "la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma cod.civ. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza".
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, la Corte ha ribadito che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".

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