mercoledì 2 febbraio 2011

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO


La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 5342/2010 ha accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata da un uomo, condannando, in solido tra loro, sia il dottore che lo aveva operato sia la clinica a pagamento dove si era svolto l'intervento.
La Corte ha riconosciuto la responsabilità professionale del medico per inadempimento contrattuale nei confronti del paziente in quanto, con l'operazione, non era stato raggiunto il risultato espressamente indicato e prospettato con una percentuale “un po' trionfalistica” di riuscita di addirittura il 99,20%.
Questa sentenza risulta essere molto interessente, poichè la Corte ha affermato che l'esito non positivo dell'intervento chirurgico dovesse essere eziologicamente ricollegato all'operato del medico, non perchè l'intervento stesso, in quanto malamente eseguito, avesse dato causa all'insorgenza di una patologia non esistente, ma perchè la soluzione della problematica sanitaria riscontrata sul paziente, che si era fatta prospettare come di sicura soluzione (indicata al 99,20% nel foglio di consenso informato firmato dal paziente), non venne risolta affatto: la colpa del sanitario, o meglio la sua responsabilità, andrebbe individuata, infatti, nel mancato raggiungimento del risultato espressamente indicato e prospettato al paziente, avendo assunto in tal modo un'obbligazione di risultato piuttosto che quella di semplice adozione di mezzi adeguati alla soluzione del caso, pur con il margine di imprevisti propri di ogni terapia medica.
La Corte ha, perciò, ribadito che il sanitario è tenuto, per effetto delle regole in tema di responsabilità contrattuale, a rispondere delle conseguenze dannose cagionate al paziente ex artt. 1218 e 1223 c.c.
Inoltre, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, tanto più qualora abbia assicurato il raggiungimento di un risultato specifico, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perchè in mancanza violerebbe il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.) sia perchè tale informazione è indispensabile per la validità del consenso (che deve essere consapevole) al trattamento terapeutico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma II Cost. (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall'art. 13 Cost. (che garantisce la libertà personale, ivi compresa quella di disporre delle propria salvaguardia fisica).

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