giovedì 10 febbraio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 10


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".
Il primo comma dell'articolo 10 dispone che l'ordinamento giuridico italiano (inteso come il complesso del suo apparato normativo, costituito da leggi e regolamenti) debba conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La citata disposizione costituzionale si riferisce alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano dalla portata normativa del suddetto articolo 10 che si riferisce solo alle norme di origine consuetudinaria.
Il principio fondamentale che sta alla base di questo comma è quello di "aprire" il diritto interno all’ordinamento internazionale, facendo in modo che esso si adatti automaticamente, ossia senza bisogno di un atto legislativo di trasposizione degli obblighi che derivano dal diritto internazionale generale. Ne consegue che un atto legislativo che risulti incompatibile con una regola di diritto internazionale di natura consuetudinaria debba essere dichiarato viziato da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, comma 1.
Il secondo comma dell'articolo 10 riguarda invece la condizione giuridica dello straniero: la Costituzione opera una cosiddetta riserva di legge, riserva, cioè, solo alla legge (norma, dunque, di rango immediatamente inferiore a quelle costituzionali) il compito di regolare la condizione giuridica dello straniero, ossia di delineare i diritti e i doveri in capo allo straniero. Non si dimentichi, tuttavia, quello che si è già avuto modo di dire affrontando l'articolo 2 della Costituzione, laddove si è evidenziato che lo straniero, tanto quanto il cittadino italiano, gode di alcuni diritti inalienabili (si pensi al diritto all'uguaglianza senza distinzione alcuna per ragioni di razza o di religione, al diritto alla vita, al diritto di manifestare il pensiero) spettanti ad ogni uomo: tali diritti sono inviolabili e neppure la legge può limitarli o precluderli.
La Costituzione si dimostra così sensibile al tema dei diritti dell'uomo che al terzo comma dell'articolo 10 dispone che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Anche qui viene operata una riserva di legge ma l'aspetto che più colpisce è l'attenzione alle libertà democratiche dello straniero. L'aricolo 10, anche a causa della condizione di esule vissuta in prima persona da molti padri costituenti, è stato redatto con l’intenzione di dare diritto d’asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione (si pensi allo straniero che fugga dal proprio paese nel quale risulta impossibile la libera manifestazione del pensiero o lo svolgimento di regolari e democratiche elezioni).
E proprio alla luce della protezione che la nostra Repubblica intende dare allo straniero al quale sia impedito nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche, il quarto comma dell'articolo 10 stabilisce l'inammissibilità dell'estradizione dello straniero per reati politici (l'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale). La nostra Costituzione appronta una difesa ferrea per lo straniero perseguitato politicamente e rifugiatosi nel nostro paese: infatti, in questo caso non viene operata una riserva di legge ma è addirittura una norma di rango costituzionale a garantire che lo straniero non possa essere estradato.

 

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